Il caso: il socio di una società in nome collettivo ha chiesto all’amministratore della società le copie di tutte le scritture contabili degli ultimi dieci anni al fine di esercitare il diritto di controllo, lamentando la irregolarità di operazioni contabili e la non trasparenza dei conti in entrata ed in uscita e minacciando l’azione di responsabilità nei confronti dello stesso amministratore.
La soluzione proposta all’amministratore della società è stata :
- di negare il rilascio di copie e di consentire soltanto di richiedere specifiche notizie dello svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i documenti relativi all’amministrazione e richiedere il rendiconto degli esercizi in corso e pregressi;
- di contestare al socio dissenziente l’inadempimento all’obbligo di prestare l’attività lavorativa ai sensi dell’art.2286 2° comma c. c. Il socio dissenziente al fine di evitare le conseguenze del suo inadempimento ha preferito esercitare il diritto di recesso. In conseguenza del recesso, venuta meno la sua qualità di socio, non gli è stato più consentito alcun accesso alla contabilità sociale, rimanendo unicamente creditore della liquidazione della sua quota, pari al valore accertato al momento del recesso.
Tale soluzione ha consentito alla società di neutralizzare le azioni di disturbo del socio dissenziente evitando di bloccare l’attività aziendale e liberare la società dalla sua partecipazione liquidando la quota con un esborso modesto.
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