Le tabelle millesimali del condominio: cosa bisogna sapere per difendersi da ripartizioni di spese non dovute.
Il condominio è divenuto sempre di più una voce di spesa che incide pesantemente sul bilancio delle famiglie
Una di queste novità riguarda l’approvazione e l’applicazione delle tabelle millesimali.
Le tabelle millesimali servono a stabilire l’entità del contributo di ciascun condomino nella ripartizione delle spese sui beni comuni e a conoscere l’influenza di ogni votante nelle delibere assembleari.
Le fonti normative di riferimento sono
- l’art. 1118 c.c. (il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene);
- l’art. 1138 c c. (quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere formato un regolamento che contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese);
- l’art. 68 disp. att. c. c. ( il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi, in apposita tabella allegata al regolamento di Condominio) e l’art. 69 disp. att. c.c. ( regole per la rettifica e modifica delle tabelle millesimali).
Quando si acquista un appartamento che fa parte di un condominio con almeno dieci unità abitative, al contratto di compravendita deve essere allegato il regolamento condominiale.
Questo a sua volta deve essere corredato dalle tabelle millesimali.
Infatti le tabelle millesimali rappresentano un allegato del regolamento.
Il valore dei millesimi non muta con le successive compravendite, ma rimane inalterato, fatti salvi i casi di rettifica o modifica, di cui parleremo.
Può capitare che al momento dell’acquisto non siano ancora state redatte le tabelle che dovranno essere approvate successivamente dall’assemblea e poi allegate al regolamento condominiale.
Chiunque si appresta ad acquistare un appartamento in un palazzo condominiale deve accertarsi che sia allegato il regolamento condominiale corredato dalle tabelle millesimali.
Prima della riforma del 2012 ( L. 220/2012) nel caso che tabelle millesimali non fossero già state allegate al regolamento di origine, esse potevano essere approvate e/o successivamente modificate con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136 2° comma cod. civ.
Nel regime introdotto con la novella del 2012 tanto l’approvazione che la modifica delle tabelle millesimali richiedono l’unanimità, pena la nullità della delibera per impossibilità dell’oggetto: trattandosi di nullità assoluta essa può essere fatta valere anche successivamente al termine perentorio di trenta giorni previsto per le impugnazioni delle delibere assembleari.
Questa regola ha come conseguenza che spesso in molti condomini vengono applicate tabelle millesimali che non sono legittime in quanto non sono state approvate all’unanimità.
Più grave è il caso di tabelle millesimali che non hanno mai avuto alcuna approvazione, neppure a maggioranza, applicate di fatto secondo ripartizioni elaborate con criteri equitativi dai primi condomini insediati
In definitiva è sempre consigliabile chiedere all’amministratore del condominio copia delle tabelle millesimali e la delibera assembleare che ne documenti l’approvazione e ne legittima l’applicazione
Allo stesso modo sono illegittime tutte le tabelle millesimali approvate con maggioranza qualificata dell’assemblea dei condomini ( dopo il 2012).
In ogni caso anche per quelle tabelle millesimali approvate a maggioranza qualificata prima del 2012 vale la pena verificare la regolarità.
Hai bisogno di consulenza o assistenza su un caso simile? CONTATTACI ORA!