Spesso, in caso di mutui, la banca originaria, per via di fusioni, scissioni o cessioni di crediti, scompare lasciando imprese e privati senza un interlocutore.
Tanti hanno ricevuto una lettera precompilata, con la quale una società sconosciuta comunica di essere la nuova titolare del credito relativo al finanziamento. Essa chiede l’immediato e totale pagamento delle rate scadute del finanziamento.
Si tratta di società di recupero crediti a cui le banche preferiscono cedere in blocco crediti di posizioni in sofferenza a fronte di corrispettivi stralciati. In altri casi si tratta di operazioni di pulizia imposte agli istituti di credito, come nel caso di Monte dei Paschi, salvata tramite una scissione.
Essa ha generato una nuova società (AMCO MPS spa) che ha ricevuto tutti i crediti più o meno deteriorati o comunque in sofferenza. A sua volta quest’ultima ha affidato ad altra società di recupero crediti (FIRE spa) le azioni di recupero.
In altri casi ancora di operazioni di fusione per incorporazione tra uno o più istituti bancari.
La situazione del soggetto debitore diventa seriamente delicata quando non vuole o non può adempiere a quella richiesta perentoria, recapitata da un soggetto sconosciuto.
In breve tempo può ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo che è l’inizio di azioni di recupero forzato del credito mediante esecuzione immobiliare.
Alcune decisioni di Tribunali hanno stabilito delle regole che cercano di porre rimedio a questa situazione che espone persone ed imprese a conseguenze molto gravi, .
Per la società successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria del rapporto finanziario vige l’obbligo di fornire puntuale prova documentale della propria legittimazione.
Questo deve avvenire con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco; questo principio è importante determinare la negazione della legittimazione ad agire per il recupero al soggetto che si dichiara cessionario nei casi in cui:
- non vi sia il contratto di cessione (art. 58 testo Unico Bancario);
- nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non siano state individuate le categorie di crediti che permettano di ritenere che il credito azionato sia stato ricompreso nella cessione
- che nell’elenco dei crediti ceduti non siano stati riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto
Queste prese di posizioni di giudici di merito aprono margini di difesa ai soggetti che potranno ottenere la definitiva neutralizzazione di ogni pretesa creditoria.
Nella stragrande maggioranza dei casi tutti i contratti e gli avvisi di cessione presentano quelle lacune identificative del credito cui si è fatto cenno.