Recenti decisioni di Tribunali e Corti di Appello hanno aperto la strada a nuove difese rispetto allo strapotere delle banche.

Vanno ricordate in particolare le sentenze che hanno riconosciuto che per l’applicabilità del codice del consumatore è determinante la qualificazione del garante come “consumatore”.

Chi rilasciato una fideiussione nell’interesse di una società commerciale, sarà considerato “consumatore” solo se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale.

Questo si verifica quando non vi sono collegamenti funzionali con la società garantita, ad esempio la carica di amministratore o una importante partecipazione al suo capitale sociale.

Questo orientamento riguarda un numero considerevole di casi in cui persone fisiche abbiano rilasciato garanzie personali a favore di società commerciali o imprenditori individuali per garantire finanziamenti da parte di istituti bancari, pur non ricoprendo alcuna carica di amministrazione o partecipazioni societarie rilevanti

Sono assai frequenti i casi di fideiussioni prestate da genitori, parenti, coniugi, che garantiscono iniziative imprenditoriali di figli, parenti, coniugi pur non partecipando all’impresa.

Il principio ha particolare importanza in relazione alla clausola di deroga, che consente alla banca di agire anche a distanza di anni nei confronti del fideiussore.

Quando il garante riveste la qualità di consumatore, l’esclusione della decadenza della banca dalla garanzia prevista deve essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela richieste dal Codice del Consumo

Esso prevede l’onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 c. 2 cc).

Quando la banca non osserva queste regole imposte dal codice del consumatore, la clausola sarà nulla ed il garante potrà liberarsi dall’obbligo di pagare.

 AVV. CORRADO DI GIROLAMO

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