ANNULLAMENTO DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA NULLA
La garanzia fideiussoria pretesa dalle banche da soggetti estranei all’imprenditore ha costituito da sempre una forte preoccupazione per chi ha ricevuto decreti ingiuntivi ed esecuzioni immobiliari.
Un recente orientamento di numerosi Tribunali ha aperto una importante breccia nel sistema bancario prospettando efficaci difese per chi si ritrova ad essere debitore per qualche firma di garanzia apposta in un modulo bancario.
E’ stata riconosciuta la nullità dell’intera fideiussione quando essa contiene clausole che riproducono le condizioni generali ex artt. 2 , 6 e 8 previste nello schema negoziale predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), censurate dalla Banca d’Italia in relazione all’art. 2 l. n. n. 287/1990 ( c. d. legge antitrust).
I contratti di fideiussione fedeli al richiamato schema contrattuale dovranno essere considerati nulli, essendo caratterizzati da causa illecita, perché contraria a norme imperative.
Infatti le clausole in esame violano il libero gioco della concorrenza e perciò la loto nullità comprende l’intero contratto di fideiussione, non essendo possibile sostituire le clausole nulle con la normativa codicistica.
Questo poiché la gravità delle violazioni, rispetto ai superiori valori solidaristici, ben giustifica che sia invece sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni.
L’inclusione di simili condizioni contrattuali (unilateralmente predisposte e destinate per loro natura a disciplinare in maniera uniforme quel tipo di rapporti negoziali,) contenute in formulari predisposti dalla banca e sottoposte all’adesione generalizzata e spesso inconsapevole dei contraenti induce a concludere che la banca non avrebbe stipulato il negozio senza tali clausole, perché specificamente funzionali al raggiungimento del proprio obiettivo negoziale.
Ne deriva la nullità integrale delle fideiussioni e la nullità ha come conseguenza l’estinzione della fideiussione .
Va segnalato che la quasi totalità delle fideiussioni fatte firmare dalle banche dall’anno 2000 almeno fino al 2018 contengono quelle clausole sanzionate dalla Banca d’Italia e pertanto possono essere dichiarate nulle liberando in via definitiva il soggetto garante.
Avv. Corrado Di Girolamo